PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE ZONE MATILDICHE
DELL' EMILIA-ROMAGNA (LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1989, n.44)
Art.1-Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna promuove la valorizzazione delle località
matildiche, mediante la tutela, la conservazione e il recupero dei
beni monumentali e ambientali e mediante attività di carattere
culturale e di promozione turistica.
2. Ai fini della presente legge sono considerate località matildiche quelle
riguardanti i territori dei Comuni di Ciano d'Enza, Quattro Castella, Vezzano
sul Crostolo, Carpineti, S.Polo d'Enza, Casina, Toano, Castellarano, Baiso,
Vetto, Neviano degli Arduini, Palanzano e Frassinoro. L'inserimento di altri
territori tra le "località matildiche" ai fini dell'applicazione della presente
legge, è disposto con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta
delle Province competenti, previa deliberazione dei Consigli comunali
interessati.
Art.2-
Organismo associativo per la promozione
e la valorizzazione delle località matildiche
1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, la Regione favorisce
la costituzione di una società a partecipazione pubblica e privata, avente
come fine principale la promozione e la valorizzazione delle località
matildiche dell'Emilia-Romagna. 2. Per favorire la costituzione dell'organismo indicato al comma 1 la Regione
può concedere contributi agli Enti locali interessati fino al 50% delle
rispettive quote di adesione.
3. I contributi sono concessi dalla Giunta regionale, sentita la Commissione
consiliare competente, su richiesta degli enti interessati. La domanda di
contributo deve essere corredata dalla delibera di adesione al costituendo
organismo e della dichiarazione relativa all'importo della quota di
partecipazione dell'ente richiedente.
Art.3-
Progetti promozionali finalizzati
1. Ai fini di promuovere turisticamente sia in Italia che all'estero le località
matildiche, considerata la tradizione storica canossiana, le APT interessate e
l'Agenzia regionale di promozione turistica potranno prevedere, nei propri
programmi, progetti promozionali finalizzati, alla cui realizzazione potrà
concorrere anche la Regione con contributi fino al 70% della spesa
preventivata.
Art.4-
Progetto territoriale operativo
1. Ai fini della valorizzazione territoriale delle località matildiche la Giunta
regionale promuove la conclusione, fra tutti i soggetti interessati alle località
matildiche, di un accordo per l'attuazione di un progetto territoriale
operativo (PTO), ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 della L.R. 5 settembre
1988, n.36 "Disposizioni in materia di programmazione e pianificazione
territoriale".
Art.5-
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte con
l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che
verranno dotati dei finanziamenti necessari, mediante specifiche
autorizzazioni di spesa da adottarsi in sede di approvazione della legge
finanziaria regionale a norma di quanto disposto dall'art. 13 bis della L.R. 6
luglio 1977, n.31.
CONVENZIONE TRA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE,
CENTRO UNESCO DI REGGIO EMILIA,
SOCIETA' MATILDE DI CANOSSA S.p.A.
premesso che:
-
la tutela, la conservazione e il restauro del patrimonio mondiale culturale e naturale
è una delle principali azioni dell'UNESCO;
-
la Regione Emilia Romagna, con Legge Regionale n°44 del 15.12.1989
"Promozione e valorizzazione delle Zone Matildiche dell'Emilia Romagna"
(B.U.R. n° 86 del 18.12.1989) ha individuato un'area del proprio territorio da
valorizzare secondo un organico programma;
-
la "Matilde di Canossa" S.p.A. è composta da soggetti pubblici e privati delle
Aree Matildiche ed ha come fine istituzionale la valorizzazione di dette aree,
nell'ambito delle indicazioni della specifiCA Legge Regionale;
-
all'interno di tale Area esistono rilevanti vestigia di castelli e di manufatti risalenti al
periodo Matildico che richiedono solleciti interventi di recupero;
-
la valorizzazione delle Aree Matildiche ha valenza europea per gli aspetti culturali
ed architettonici che coinvolgono la storia di varie nazioni;
-
le prospettive di sviluppo turistico-ambientale sono pertanto realistiche con riflessi
anche nel settore occupazionale;
-
che la Società "Matilde di Canossa" S.p.A. è costituita dai seguenti soci:
- nella Provincia di Reggio Emilia i Comuni di Canossa, Quattro Castella, Vezzano
s/Crostolo, Carpineti, S.Polo d'Enza, Casina, Toano, Castellarano, Baiso, Vetto,
Albinea, Bibbiano
- nella Provincia di Parma i Comuni di Neviano degli Arduini, Palanzano, Lesignano
Bagni.
-nella Provincia di Ferrara il Comune di Bondeno.
-La Comunità Montana dell'Appennino Reggiano.
-La Comunità Montana dell'Appennino Parma Est.
-La Provincia di Reggio Emilia.
-Il Banco S.Geminiano e S.Prospero.
-La Cassa di Risparmio di Reggio Emilia.
I soggetti contraenti ritengono di rilevante interesse partecipare ad una iniziativa
per la valorizzazione degli aspetti architettonici e culturali di tali Aree e quindi
sviluppare una serie di ricerche in collaborazione;
Preso atto :
-
del dossier "Piano di riqualificazione e valorizzazione del sistema dei castelli
matildici e del loro contesto ambientale-paesaggistico" redatto dall'Arch. Walter
Baricchi dello Studio Arteas Progetti di Reggio Emilia su mandato degli enti
promotori, ai cui obiettivi si dà adesione;
-
della disponibilità manifestata dalla C.N.A. (Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola Impresa) di Reggio Emilia ad un contributo
finanziario per l'anno 1998 da destinarsi alla pomozione culturale e scientifica
dello stesso Piano;
Tutto cio' premesso e considerato tra
il Centro UNESCO di Reggio Emilia, con sede in Corso Cairoli n. 41,
rappresentato dal Presidente Dr. Luigi Bottazzi e in rappresentanza del C.N.A. di
Reggio Emilia;
la Società "Matilde di Canossa" S.p.A. con sede in S.Polo d'Enza, piazza Sartori
n.8, p.i. 01583260359, rappresentata dal Presidente Dr. Centurio Frignani
e
l'Università degli Studi di Parma, per conto del Dipartimento di Ingegneria Civile,
p.i. 00308780345, rappresentata dal Rettore Prof. Nicola C. Occhiocupo
Si conviene e si stipula quanto segue:
Art.1 - Oggetto.
Il Centro UNESCO di Reggio Emilia, la Società "Matilde di Canossa" S.p.A. e il
Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università di Parma intendono cooperare
per la realizzazione di ricerche e studi sui beni storici ed architettonici relativi ai
castelli delle Aree Matildiche finalizzati alla valorizzazione di tali Aree.
I contenuti delle ricerche potranno riguardare i temi della diagnostica, del rilievo
architettonico e tecnologico, nonché delle caratteristiche strutturali con riferimento
alle problematiche antisismiche degli edifici e saranno finalizzate al riuso di tali
complessi, al consolidamento strutturale, geologico e geotecnico, nonché alla
valorizzazione del contesto ambientale-paesaggistico. Il Dipartimento si impegna a
promuovere studi, anche mediante tesi di laurea, da svolgere nel triennio
1998-2000. Il materiale avrà valenza culturale per gli aspetti conoscitivi dei beni,
valenza tecnica per le analisi statiche praticate e le ipotesi di consolidamento,
valenza propositiva per le ipotesi di riuso e valorizzazione.
Il Centro UNESCO di Reggio Emilia e la Soc. Matilde di Canossa S.p.A., si
impegnano a promuovere le condizioni di collaborazione con il Dipartimento, in
merito sia alla assegnazione di borse di studio per tesi di laurea e per l'attività di
ricercatori, sia per l'attivazione di dirette consulenze al Dipartimento in ordine alle
tematiche sopra esposte con rimborso delle spese per sopraluoghi e rilievi per il
personale incaricato del Dipartimento.
La presente convenzione si inserisce nell'ambito di un organico programma di
valorizzazione delle Aree Matildiche, come già individuate dalla Regione Emilia
Romagna con Legge Regionale n° 44 del 15 dicembre 1989 "Promozione e
valorizzazione delle zone matildiche dell'Emilia Romagna" (B.U.R. n° 86 del
18.12.1989), e del più specifico Piano citato in premessa.
Nell'ambito di tale Piano, il Centro UNESCO stante le proprie finalità istituzionali
si riserva il ruolo di verifica delle iniziative promosse, attraverso un gruppo di
coordinamento scientifico-operativo.
Alla convenzione dovranno fare riferimento ulteriori possibili accordi inerenti temi
od ambiti particolari riferiti alla attuazione del "Piano".
Art.2 - Corrispettivo
Per l'anno 1998 la convenzione prevede che venga corrisposta una somma di
denaro, fino ad un massimo di Lit. 1.500.000 (IVA inclusa), a titolo di rimborso
spese per eventuali sopraluoghi e/o incontri pubblici di presentazione
dell'iniziativa da parte del personale incaricato dal Dipartimento di Ingegneria
Civile.
Art.3 - Borsa di studio
Per l'anno 1998, inoltre, la convenzione stabilisce l'assegnazione da parte del
Centro UNESCO di Reggio Emilia, in rappresentanza del C.N.A. e in accordo
con il Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università degli Studi di Parma, di
una prima borsa di studio del valore di L. 2.500.000 a favore dello studente
Alessandro Garlassi, per la preparazione di una tesi inerente il recupero del
complesso del castello di Sarzano (comune di Casina, RE).
Si precisa che l'assegnazione della suddetta borsa di studio verrà gestita, dal
punto di vista finanziario ed amministrativo, direttamente e completamente dal
Centro UNESCO di Reggio Emilia.
Art.4 - Responsabili della ricerca
Responsabile scientifico della ricerca in ordine alla borsa di studio del 1998, per il
Dipartimento è la Prof.sa Dott. Arch. Anna Barozzi, docente di Architettura
Tecnica;
In caso di attivazione di altre borse di studio e/o consulenze e/o collaborazioni
con il Dipartimento verrà definito caso per caso il relativo responsabile
scientifico.
I Responsabili scientifici si coordineranno con l'Arch. Walter Baricchi, indicato
in premessa quale responsabile del "Piano", per lo svolgimento delle ricerche in
programma.
Art.5 - Durata della convenzione
La presente convenzione avrà la durata di 36 mesi; essa potrà essere rinnovata in
accordo tra le parti.
Art.6 - Proprieta' delle tesi e degli elaborati prodotti
Il materiale di studio e di tesi, elaborato nell'ambito della presente convenzione,
resta di proprietà dei singoli ricercatori e laureati ed in giacenza presso il
Dipartimento. Una copia del materiale sarà depositata presso il Centro UNESCO.
Il Centro UNESCO, dopo 5 anni dalla consegna, potrà disporre il deposito del
materiale di ricerca alla Sezione di Conservazione e Storia locale della Biblioteca
Panizzi di Reggio Emilia.
Al Centro UNESCO e alla Società Matilde di Canossa S.p.A. si riconosce la
possibilità di utilizzare il materiale di studio e di tesi per pubblicazioni, mostre,
dossier, convegni o manifestazioni e quant'altro si reputi necessario per la
valorizzazione delle Aree Matildiche. Per altro il Dipartimento potrà pubblicare i
risultati delle ricerche e presentarli a mostre, manifestazioni, ecc… La
pubblicazione dei risultati di cui ai due paragrafi precedenti avverrà comunque in
modo concordato.
Art.7 - Controversie
Tutte le eventuali controversie relative all'espletamento della ricerca e delle
consulenze, che non si potessero definire in via amministrativa, saranno deferite
ad un arbitro nominato di comune accordo, o in difetto, dal Presidente del
Tribunale di Parma.
Il Presidente del Centro UNESCO Il Rettore dell'Università
di Reggio Emilia degli Studi di Parma
Dr. Luigi Bottazzi Prof. Nicola C. Occhiocupo
Il Presidente della società Il Responsabile scientifico
- Matilde di Canossa - della Ricerca
Dr. Centurio Frignani Prof. Anna Bottazzi
CONVENZIONE TRA IL DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE
DELL'ARCHITETTURA DELL'UNIVERSITA' DI FIRENZE E IL
CENTRO UNESCO DI REGGIO EMILIA E LA SOCIETA' MATILDE
DI CANOSSA S.p.A.
Premesso che
-
la tutela, la conservazione e il restauro del patrimonio mondiale culturale e
naturale è una delle principali azioni dell'UNESCO;
-
la Regione Emilia Romagna, con Legge Regionale n.44 del 15.12.1989
"Promozione e valorizzazione delle Zone Matildiche dell'Emilia Romagna"
(B.U.R. n.86 del 18.12.1989) ha individuato un'area del proprio territorio da
valorizzare secondo un organico programma;
-
la "Matilde di Canossa" S.p.A. è composta da soggetti pubblici e privati
delle Aree Matildiche ed ha come fine istituzionale la valorizzazione di dette
aree, nell'ambito delle indicazioni della specifica Legge Regionale;
-
all'interno di tale Area esistono rilevanti vestigia di castelli e di manufatti
risalenti al periodo Matildico che richiedono solleciti interventi di recupero;
-
la valorizzazione delle Aree Matildiche ha valenza europea per gli aspetti
culturali ed architettonici che coinvolgono la storia di varie nazioni;
-
prospettive di sviluppo turistico-ambientale sono pertanto realistiche con
riflessi anche nel settore occupazionale;
-
che la Società "Matilde di Canossa" S.p.A. è costituita dai seguenti soci:
nella Provincia di Reggio Emilia i comuni di Canossa, Quattro Castella,
Vezzano s/Crostolo, Carpineti, S.Polo d'Enza, Casina, Toano, Castellarano,
Baiso, Vetto, Albinea, Bibbiano.
Nella Provincia di Parma di comuni di Neviano degli Arduini, Palanzano,
Lesignano Bagni.
Nella Provincia di Ferrara il comune di Bondeno.
La Comunità Montana dell'Appennino Reggiano.
La Comunità Montana dell'Appennino Parma Est.
La Provincia di Reggio Emilia.
Il Banco di S.Geminiano e S.Prospero.
La Cassa di Risparmio di Reggio Emilia.
- I soggetti contraenti ritengono di rilevante interesse partecipare ad una
iniziativa per la valorizzazione degli aspetti architettonici e culturali di tali
Aree e quindi sviluppare una serie di ricerche in collaborazione;
Preso atto :
-
del dossier "Piano di Riqualificazione e valorizzazione del sistema dei castelli
matildici e del loro contesto ambientale-paesaggistico" redatto dall'arch.
Walter Baricchi dello Studio Arteas Progetti di Reggio Emilia su mandato
degli enti promotori, ai cui obiettivi si da adesione;
della disponibilità manifestata dal C.C.P.L. (Consorzio Cooperative
Produzione e Lavoro) di Reggio Emilia ad un contributo finanziario per la
promozione culturale e scientifica dello stesso Piano;
Tutto cio' premesso e considerato
tra il
il Centro UNESCO di Reggio Emilia, con sede in Corso Cairoli n.41,
rappresentato dal Presidente Dr. Luigi Bottazzi e in rappresentanza del C.C.P.L.
di Reggio Emilia.
La Società "Matilde di Canossa" S.p.A., p.iva 01583260359, in seguito indicata
"Società", con sede in S.Polo d'Enza, piazza Sartori n.8, rappresentata dal
presidente Dr. Centurio Frignani;
Il Dipartimento di Progettazione dell'Architettura dell'Università degli Studi di
Firenze, c.f. 01279680480, in seguito indicato "Dipartimento", rappresentato dal
prof. Carlo Chiappi in qualità di Direttore del Dipartimento
Si conviene e si stipula quanto segue
Art.1
Il Centro Unesco di Reggio Emilia, la società "Matilde di Canossa" S.p.A. e il
Dipartimento intendono cooperare per la realizzazione di ricerche e studi sui beni
storici ed architettonici relativi ai castelli delle Aree Matildiche finalizzati alla
valorizzazione di tali Aree.
Il contenuto della ricerca potrà riguardare anche le problematiche della
conoscenza e del riuso di tali complessi in rapporto con gli insediamenti ed il
contesto ambientale-paesaggistico. Il Dipartimento, con il suo patrocinio culturale
e scientifico, si impegna a promuovere studi, anche mediante tesi di laurea, da
svolgere nel triennio 1998-2000. Il materiale avrà valenza culturale per
consolidamento, valenza propositiva per le ipotesi di riuso e di valorizzazione.
La presente convenzione si inserisce nell'ambito di un organico programma di
valorizzazione delle Aree Matildiche, come già individuate dalla Regione Emilia
Romagna con Legge Regionale n.44 del 15 dicembre 1989 "Promozione e
valorizzazione delle zone matildiche dell'Emilia Romagna" (B.U.R. n.86 del
18.12.1989), e del più specifico Piano citato in premessa.
Nell'ambito di tale Piano, il Centro UNESCO stante le proprie finalità istituzionali
si riserva il ruolo di verifica delle iniziative promosse, attraverso un gruppo di
coordinamento scientifico-operativo.
Art.2
Il Centro Unesco di Reggio Emilia in rappresentanza del C.C.P.L. istituisce una
borsa di studio del valore di L.2.500.000 a favore della laureanda Elisa Iori per la
preparazione di una tesi inerente la progettazione del "Parco storico-archeologico
delle Quattro Castella".
Art.3
Il Dipartimento si impegna a mettere a disposizione del borsista le proprie
strutture didattiche e di ricerca, subordinatamente ad una valutazione circa la
competenza e perizia del borsista nell'uso della strumentazione.
Art.4
Il borsista potrà svolgere la propria attività compatibilmente con le esigenze
didattiche e scientifiche del Dipartimento nei giorni e negli orari durante i quali il
Dipartimento medesimo resterà aperto.
Art.5
L'Università resterà estranea ad ogni tipo di rapporto sia giuridico che economico
fra il Centro Unesco di Reggio Emilia e borsista, senza che questi possa
accampare alcun diritto e pretesa nei confronti dell'Università. In particolare, i
compensi al borsista saranno a questi direttamente corrisposti dal Centro.
Art.6
Il Direttore del Dipartimento si impegna, anche per il personale docente e non
docente che afferisce al Dipartimento stesso, a fornire al borsista il supporto e
l'indirizzo nell'attività di studio di ricerca del quale questi manifesti la necessità.
Art.7
Il borsista non potrà essere adibito ad alcuna attività attinente i compiti istituzionali
dell'Università di didattica e di ricerca.
Restano ferme le nullità di diritto e l'assoluta improduttività di qualunque effetto e
conseguenza nei confronti dell'Università dell'affidamento dei compiti di cui
sopra, salve le responsabilità disciplinari, amministrative e penali dei docenti
responsabili delle violazioni (Art. 123 D.P.R. 382/80).
Art.8
Responsabile scientifico della ricerca per il Dipartimento a livello
culturale e scientifico, è il prof. dott. arch. Domenico
Taddei docente di Progettazione Architettonica che si rapporterà
in collegamento con l'arch. Walter Baricchi, indicato in premessa
quale responsabile del "Piano".
Art.9
La presente convenzione avrà la durata di 12 mesi (prorogabile di altri sei mesi per
accertati casi di forza maggiore); essa potrà essere rinnovata in accordo tra le
parti con una ulteriore borsa di studio da assegnarsi ad altro
laureando/ricercatore.
Art.10
Il materiale di studio e di tesi, elaborato nell'ambito della presente convenzione,
resta di proprietà dei singoli ricercatori e laureati ed in giacenza presso il
Dipartimento. Una copia del materiale sarà depositata presso il Centro UNESCO.
Il Centro UNESCO, dopo 5 anni dalla consegna, potrà disporre il deposito del
materiale di ricerca alla Sezione di Conservazione e Storia locale della Biblioteca
Panizzi di Reggio Emilia.
Al Centro UNESCO e alla Società Matilde di Canossa S.p.A.
si riconosce la possibilità di utilizzare il materiale di
studio e di tesi per pubblicazioni, mostre, dossier, convegni o
manifestazioni e quant'altro si reputi necessario per la valorizzazione
delle Aree Matildiche. Peraltro il Dipartimento potrà pubblicare
i risultati delle ricerche e presentarli a mostre, manifestazioni,
ecc. La pubblicizzazione dei risultati di cui ai due paragrafi precedenti
avverrà comunque in modo concordato.
Art.11
La Società verserà all'Università entro 10
giorni dalla stipula del presente atto, mediante versamento sulla
contabilità speciale n.3673/9 fruttifera intestata all'Università
presso la Banca Toscana, l'importo di L.800.000.=+ IVA (per anno
e per borsista), che saranno accreditate al bilancio universitario.
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